Che cosa deve fare un’azienda per essere in regola con la legge in tema di infortuni?
E’ un problema rilevante, sul piano giuridico e su quello economico, quello che la vicenda Thyssen pone, oltre alla commozione per un fatto così atroce, e alle polemiche per una sentenza così controversa.
La legge (art 2087 CC) che definisce l’obbligo a carico dell’imprenditore di garantire la sicurezza del lavoro é una norma «aperta»: l’obbligo si arricchisce via via di tutte le misure che la tecnologia offre e l’esperienza suggerisce, facendo riferimento allo standard più elevato praticato in un Paese dell’Unione, come ora precisa la norma comunitaria.
La legge riconosce che esiste una parte di rischio che non può essere ragionevolmente annullata: infatti prescrive che, quando il rischio non sia del tutto eliminabile alla fonte, debba essere limitato al minimo il numero dei lavoratori che vi sono esposti. Il rischio residuo non rende di per sé illegittima la prosecuzione di attività non solo speciali, quali palombari o sminatori, ma anche apparentemente “normali”, ad esempio con l’uso di automezzi, che presentano ineliminabili rischi di incidenti per imprudenza o colpa di terzi.
Ci sono casi in cui é facile essere sicuri di essere in regola: per esempio quando le misure di sicurezza vengono incorporate nel macchinario, un caso per tutti le presse, che non possono essere vendute prive di dispositivi salvamano. I problemi nascono in situazioni non tipizzate, nel verificarsi di eventi dovuti alla casuale concomitanza di fatti ciascuno dei quali di probabilità bassa. Ci sono fenomeni di per sé altamente improbabili che, se si verificano, hanno conseguenze disastrose: proprio gli eventi che, per la gravita delle conseguenze dovrebbero essere meglio conosciuti, per la loro rarità lo sono di meno. Ma é sui casi apparentemente “irriducibili” che si combatte la battaglia per la riduzione degli infortuni: é ponendo mente alle eccezioni che si verifica la validità di una norma. Come fa il responsabile aziendale ad essere sicuro di avere adottato le migliori pratiche attuate in uno dei paesi della comunità? Acquisire questa informazione può presentare difficoltà non superabili e costi non sostenibili, tanto più per aziende di media dimensione, che da noi sono la maggioranza. Né la soluzione può venire dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro, organismo elefantiaco strutturalmente arretrato rispetto alle esigenze degli operatori.
Valutare il rischio é il mestiere delle assicurazioni. In un mercato, le informazioni sulle cause degli eventi sfavorevoli, sulla probabilità del loro verificarsi, sulle loro conseguenze sono cruciali: consentono di richiedere premi più bassi, quindi di conquistare maggiori quote di mercato, quindi di abbassare i costi ripartendoli su un maggior numero di clienti. A differenza delle società che offrono servizi per la valutazione del rischi, le assicurazioni, recependo il rischio altrui, mettono a rischio il proprio capitale e hanno interesse a minimizzare la probabilità dell’evento dannoso. C’é dunque ragionevole garanzia che un contratto assicurativo recepisca le informazioni sul modo di prevenire l’incidente.
C’é una risposta per l’azienda che vuole essere in regola con la legge: il contratto di assicurazione. Le sanzioni scatterebbero solo in caso di mancato rispetto delle condizioni previste dal contratto. Ma a una condizione, assolutamente essenziale: che l’assicurazione non abbia l’obbligo a contrarre. Perché in caso contrario va perduto il valore segnaletico dell’assicurazione suolo E’ (anche) questo che farebbe la differenza con l’attuale regime dell’INAIL. Se l’obbligo di cercare una copertura assicurativa lasciasse alle imprese la libertà di scegliere a chi chiederla, e alle assicurazioni quella di rifiutare a chi prestarla, si metterebbe in piedi un sistema che agisce, verso chi non é assicurato come deterrente, e verso chi lo é come diffusore delle migliori pratiche antiinfortunistiche.
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Michele Fronterre'
12 annoe fa
Gentile Dott.De Benedetti,
Condivido le sue considerazioni. Mi permetto di lasciarle alcune mie osservazioni. In Italia il Dm del Maggio 2007 permette di andare in deroga ad un approccio di tipo prescrittivo per quanto riguarda i progetti dei sistemi di sicurezza antincendio. Il consulente che si occupa di pratiche antincendio può pertanto procedere secondo un approccio ingegneristico volto proprio a derimere quelle situazioni “non tipizzate”, quegli scenari poco probabili ma altamente pericolosi. Si tratta di un’attività complessa che va svolta coinvolgendo oltre al consulente antincendio anche esperti di simulazioni termofluidodinamiche. Svolgere questo tipo di progetti secondo questo approccio dovrebbe andare nella direzione di permettere al cliente finale una migliore e approfondita conoscenza del rischio e, non di rado, anche un efficientamento delle dotazioni impiantistiche con il conseguente risparmio economico. Ad oggi però tale pratica stenta a diffondersi. Almeno per 3 ordini di motivi: mancanza di cultura; i committenti non sono disposti a sostenere le spese di studi più sofisticati; all’operazione non partecipano le assicurazioni.
Sarebbero proprio le compagnie di assicurazioni a poter svolgere l’attore di cerniera ( e di mercato) che fornendo come contropartita all’imprenditore una riduzione del premio assicurativo potrebbero innescare il mercato. Negli USA questo settore funziona proprio trainato dalle comagnia di Assicurazione.
Con viva cordialità
Michele Fronterrè, Torino
admin
12 annoe fa
Caro Michele Fronterré,
la ringrazio molto per il suo interesse e per l’interessante fatto che non conoscevo.
Un cordiale saluto
Franco Debenedetti.
Rino Formica
12 annoe fa
Caro Franco,
Il danno per mancata sicurezza è sanzionabile in via penale ed in via civile.
Per gli aspetti civili è sufficiente il contratto di assicurazione libero (INAIL o privati), per evitare il “libero convincimento” del giudice nel sanzionare le responsabilità penali è necessaria una modifica del codice penale che stabilisca un criterio tassativo: i responsabili delle società devono “interpellare” l’ente pubblico della sicurezza sul lavoro (INAIL) ed ottenere un protocollo di sicurezza. Solo la violazione per colpa o per dolo del protocollo dovrebbe far scattare l’azione penale.
La interpretazione “dinamica” della interpretazione della legge da parte dei giudici è “una conquista” ineliminabile per la magistratura. Vale per i politici, ma anche per gli imprenditori e per i professionisti.
Il giusto punto di equilibrio nel “libero convincimento” del giudice è il problema aperto! Garantismo in proprio e giustizialismo di comodo non bastano più!
Un caro saluto
Rino.