Dubbi in punto di diritto sulle tesi degli anti Karlsruhe

giugno 14, 2013


Pubblicato In: Giornali, Il Foglio


L’Unione europea si fonda sui trattati e sui valori dello stato di diritto: sta scritto nell’art. 1 del trattato che la costituisce, per essere “governo delle regole”, dopo che il “governo degli uomini” tanti danni aveva fatto. Va da sé che nessuna istituzione o autorità emanazione dell’Unione europea può porsi fuori dai trattati. Se uno di questi statuisce e tutela l’indipendenza di un’autorità, essa è nei trattati, non dai trattati. C’è quindi un problema di pura e semplice logica negli argomenti che Francesco Giavazzi, Richard Fortes, Beatrice Weder di Mauro, Charles Wyplosz rivolgono alla Corte di Karlsruhe.

Sostenere che il semplice aprire un procedimento, il mero interrogarsi sul rapporto fra attività della Banca centrale e diritto, comporta l’attentare alla sua indipendenza, significa avere di quest’ultima una visione davvero distorta.
Quale è il problema che si pone a Karlsruhe? Non si tratta infatti di stabilire se lo spread sugli interessi dei titoli di stato all’interno dell’Eurozona nella scorsa estate dipendesse dal mancato meccanismo di trasmissione della politica monetaria, come sostiene la Bce, oppure dai fondamentali economici dei singoli paesi, come invece sostiene la Bundesbank. Non si tratta di giustificare il meccanismo messo in moto da Mario Draghi dell’Omt per il fatto che esso non ha avuto bisogno di essere attivato (già di per sé strano giustificare la liceità di un atto con la sua mancata esecuzione). E neppure di giustificarlo dipingendo un quadro delle catastrofiche conseguenze che una sentenza contraria potrebbe avere.
Non si tratta di dichiarare l’incompetenza della Corte perché “gli argomenti sono già di ardua valutazione da parte degli economisti”, figurarsi dei giudici. Ciò di cui si discute, e non solo a Karlsruhe ma in Europa, è se gli atti di un’istituzione della Ue, la Bce, si pongano fuori o no dei trattati da cui ha origine. E questo, sia detto con tutto il rispetto, non lo decidono gli economisti, anche se fossero, e non lo sono, come gli stessi autori non mancano di ammettere, unanimemente d’accordo tra loro.
In uno stato di diritto, quello che si delega a una cosiddetta autorità indipendente non è mai un potere assoluto, bensì attribuito con uno scopo determinato, nel caso della Bce, quello unico ed esplicito della stabilità monetaria. La sua indipendenza è dal potere politico. Ma certamente essa è sottoposta a un giudizio di legalità: se usa poteri che non le sono attribuiti, ovvero se li usa per scopi diversi da quello prescritto, chiunque vi abbia interesse deve poter adire un giudice per ricondurre l’autorità nell’ambito assegnatole. Ad esempio il trattato, art. 123 (1), proibisce alla Bce di acquistare direttamente titoli di debito dagli stati (e difatti l’Omt prevede l’acquisto dal mercato secondario): non c’è indipendenza che le consentirebbe di farlo, anzi a ben vedere anche su quel divieto poggia la sua indipendenza.
Tutti avevano trovato ragionevole e nessuno aveva parlato di lesa indipendenza quando, nel settembre 2011, la Corte aveva decretato che “l’acquisto di titoli di debito sovrano al mercato secondario da parte della Bce, mirato al finanziamento dei bilanci degli stati membri fuori dai mercati dei capitali, è vietato come aggiramento della proibizione del finanziamento monetario dei bilanci”.
Sempre l’art. 1 del trattato stabilisce che gli stati membri attribuiscono competenze all’Unione per conseguire i loro obiettivi comuni. La Corte di Karlsruhe non “processa” la Bce per stabilire se è andata oltre le competenze attribuitele: “Processa” il Bundestag per stabilire se le competenze attribuite da una istituzione nazionale a una internazionale sono state superate. Karlsruhe parla alla Germania della Germania. Vuole che il Bundestag non prenda impegni implicitamente illimitati. Magari potrebbe solo chiedere che vengano più precisamente definite le condizioni poste dalla Bce stessa per l’attivazione dell’Omt, a quanto tempo – secondi, ore, giorni? – i titoli devono essere trattati sul mercato perché si possa parlare di acquisto indiretto; o più chiaramente limitati gli aiuti agli stati che abbiano già sottoscritto un programma del fondo Esm.
Compromessi che in alcuni farebbero sorgere preoccupazioni sull’indipendenza diverse da quelle dei quattro economisti: non già quella della Bce dalla Corte, ma quella della Corte dalla politica. Quis custodiet?

P.S. Di fronte a questioni di tale sostanza, appare davvero secondario l’altro argomento dei quattro autori, per cui le Omt avrebbero la stessa logica dell’assicurazione sui depositi, che dev’essere “illimitata” per essere efficace. Sarà pur vero che “nessun economista ragionevole si sognerebbe di suggerire l’eliminazione” dell’assicurazione sui depositi. Ma lo è altrettanto che non c’è economista che non riconosca l’azzardo morale che questo implica. Anche in Europa tale assicurazione non è affatto illimitata, proprio nel tentativo di limitare i comportamenti opportunistici.

ARTICOLI CORRELATI
L’autonomia della Banca europea non può dipendere da una sentenza
di Francesco Giavazzi, Richard Portes, Beatrice Weder Di Mauro, Charles Wyplosz – Il Corriere della Sera, 12 giugno 2013

Introductory statement by the ECB in the proceedings before the Federal Constitutional Court
by Jörg Asmussen – 11 giugno 2013

Eine Frage der Solidarität
Von LISA NIENHAUS und CHRISTIAN SIEDENBIEDEL – FAZ, 11 giugno 2013

Invia questo articolo:
  • email
  • LinkedIn



Stampa questo articolo: