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DDL
Pubblicato il 28/04/2005 @ 16:48 in Articoli Correlati
Onorevoli Senatori. Le leggi istitutive delle Autorità indipendenti prevedono che i loro componenti, scaduti i loro mandati, non possano, per un certo periodo di tempo, assumere incarichi in attività che si collochino nell’ambito di quelle regolate o controllate dalle Autorità medesime.
Si ravvisa l’opportunità di estendere tale divieto anche al passaggio ad altre Autorità. Infatti se si estendesse la prassi di passaggi da una Autorità all’altra, finirebbe per costituirsi una sorta di percorso professionale all’interno di Autorità, un tacito, ma non per queste meno grottesco, albo di commissari di Autorità.
In tal modo si perderebbe l’apporto di nuove e diverse competenze e con esse il più pronto recepire le novità prodotte nel mercato dalla concorrenza, a favore di una uniforme cultura “ministeriale”, proprio quella a cui si volle che le Autorità si contrapponessero, e rispetto alla quale si voleva che innovassero.
Le ragioni con le quali si giustifica il passaggio tra un’Autorità all’altra sono contraddittorie con gli obiettivi che le Autorità si propongono. Se infatti la ragione per consentirle si basa su una generica idoneità a regolare, vorrebbe dire che essa viene fatta prevalere rispetto alla specifica competenza, essa pure requisito di idoneità alla carica. Se invece si basa su esperienze specifiche, utili sia nel vecchio sia nel nuovo incarico, il passaggio da un’Autorità all’altra diventa di fatto elusivo del divieto di reincarico.
Le incompatibilità furono previste allo scopo di evitare il pericolo di “cattura” delle Autorità da parte del mercato. Se non si impedisce il passaggio da un’Autorità all’altra, si prefigura il pericolo di “cattura” da parte del governo o della maggioranza per le nomine ad essi spettanti. E’ per evitare questo pericolo che gli incarichi sono normalmente non rinnovabili: quella prevista dalla presente legge è quindi una interpretazione volta ad eliminare una lacuna nelle disposizioni vigenti.
I divieti sono stati introdotti solo con riferimento alle Autorità dove più gravi appaiono i rischi su esposti, e alla Consob, e per la durata di quattro anni.
Anche chi ritiene che gli ordinamenti delle Autorità non debbano tutti rientrare in schemi fissi, e che anzi la diversità dei compiti richieda diversità negli ordinamenti, considera logico uniformare almeno le norme di tipo generale, tra cui quelle relative alle incompatibilità. Ci si è astenuti dal metterci mano in questa sede, ritenendo più conveniente che anche questo aspetto venga preso in considerazione in sede di una generale rivisitazione delle norme sulle Autorità.
La legge consta di un unico articolo. Nel primo comma si indicano con precisione le leggi istitutive delle Autorità interessate. Al comma numero due si precisa che la norma deve valere per ogni nomina a partire dall’entrata in vigore di detta legge e cioè senza attendere il rinnovo di ciascuna Autorità.
Art. 1
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